STATUTO U.N.I.Vo.C.

Approvato Assemblea Nazionale del 27 marzo 2021

 

CAPO I

SCOPI E FUNZIONALITA'

Art. 1 - Sede

  1. La sede legale dell'U.N.I.Vo.C. ODV, Nazionale, è in via Borgognona, 38 - 00187 Roma. Ogni sede legale delle Sezioni Provinciali viene deliberata dalle rispettive Assemblee di base.

Art. 2 - Denominazione

  1. “L'Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi - ODV”, di seguito indicata con l’acronimo “U.N.I.Vo.C. – ODV”, si è liberamente costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266, così come modificata dal D.lgs 117 del 03.07.2017 e successive modificazioni ed integrazioni, come espressione democratica, apartitica ed aconfessionale, di solidarietà sociale, ed è basata sul desiderio dei suoi appartenenti di esplicare un diretto impegno personale e disinteressato a favore dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
  2. L'U.N.I.Vo.C. - ODV è una organizzazione di volontariato “ODV", con durata illimitata.
  3. L'U.N.I.Vo.C. - ODV è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), ai sensi dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  4. L'U.N.I.Vo.C. - ODV è ente del terzo settore (ETS), così come disciplinato dall’art. 5 c. 1 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni ed espleta la propria attività in ottemperanza alle leggi sugli organismi di volontariato e degli enti del terzo settore.

Art. 3 - Funzioni dell'U.N.I.Vo.C. - ODV

L'U.N.I.Vo.C.- ODV esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) D.lgs 117/2017. A tal fine:

  1. L'U.N.I.Vo.C.- ODV persegue finalità di solidarietà sociale e ha come funzione lo svolgimento, da parte dei propri soci e di altri soggetti, di attività di volontariato personale, spontanea e gratuita a favore dei ciechi e più in generale dei disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
  2. L'U.N.I.Vo.C.- ODV, in particolare, persegue la finalità del superamento dei fattori che ostacolano la piena integrazione sociale, culturale e lavorativa dei disabili visivi. A tale scopo l'U.N.I.Vo.C.- ODV fa riferimento ai principi ed indirizzi contenuti nello Statuto dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS cui per legge compete la rappresentanza e tutela dei disabili visivi. Con la stessa Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, l'U.N.I.Vo.C.- ODV concorda iniziative e programmi di interesse comune per i disabili visivi, anche con minorazioni aggiuntive.
  3. L'U.N.I.Vo.C.- ODV svolge le proprie attività ispirandosi ai principi sanciti nella convenzione ONU sulle persone con disabilità.
  4. L'U.N.I.Vo.C.- ODV svolge la propria attività di volontariato pro ciechi mediante strutture proprie o dell'Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti APS, degli Enti e delle Federazioni ad essa collegate, nelle forme e nei modi di legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.
  5. L'U.N.I.Vo.C.- ODV cura la redazione di propri periodici, finalizzati alla promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, a livello nazionale e locale.
  6. L'U.N.I.Vo.C.- ODV non ha fini di lucro, neppure indiretto ed opera per esclusivi fini di Solidarietà ed utilità sociale.
  7. L'U.N.I.Vo.C.- ODV, nel rispetto dell’art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, esercita anche le seguenti ulteriori attività:
    1. organizzazione   e   gestione   di   attività   sportive promozionali per ciechi e ipovedenti;
    2. attività dei Donatori della voce, a favore dei minorati della vista del Centro nazionale del libro parlato “Francesco Fratta” dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti APS, per la registrazione in audio di libri e riviste amatoriali;
    3. sostegno domiciliare a disabili visivi e servizi vari;
    4. attività ludico‐ricreative e culturali individuali o collettive;
    5. assistenza nelle attività sportive individuali o di gruppo;
    6. Attività di sostegno alla mobilità.

Art. 4 - Gratuità delle prestazioni

  1. L'attività dei volontari operanti per l'U.N.I.Vo.C.- ODV, non può essere retribuita in alcun modo, neppure da beneficiari.
  2. Ai volontari spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per l'attività prestata nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento generale, contabile ed amministrativo.
  3. La qualità di volontario U.N.I.Vo.C.- ODV è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'U.N.I.Vo.C.- ODV.
  4. Le cariche associative dell'U.N.I.Vo.C.- ODV hanno carattere gratuito. Ai titolari viene concesso soltanto il rimborso delle spese vive, adeguatamente documentate, sostenute per compiti istituzionali, di cui al regolamento generale, contabile ed amministrativo.

 

CAPO II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5 - Organi dell'U.N.I.Vo.C.- ODV

Sono organi dell'U.N.I.Vo.C.- ODV:

  1. l'Assemblea Nazionale, la Direzione Nazionale e il Presidente Nazionale;
  2. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  3. l'Assemblea Provinciale, la Direzione Provinciale e il Presidente Provinciale.

Art. 6 - Assemblea Nazionale

  1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria:
    1. elegge i sette membri della Direzione Nazionale;
    2. elegge il Collegio Nazionale dei Probiviri;
    3. determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito nazionale;
    4. approva il conto consuntivo, corredato dalla relazione delle attività svolte.
  2. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:
    1. approva le modifiche allo Statuto Sociale;
    2. adotta le determinazioni in ordine alla trasformazione, scissione e fusione dell’associazione;
    3. adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione dell'organizzazione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28.
    4. nomina il liquidatore.
  3. Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono composte da:
    1. Soci Fondatori;
    2. componenti della Direzione Nazionale;
    3. presidenti e vice presidenti delle sezioni provinciali.
  4. L'Assemblea Nazionale ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto.
  5. L'Assemblea Nazionale straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente o su richiesta di almeno i 2/3 degli aventi diritto.
  6. Le Assemblee Nazionali, ordinaria e straordinaria, sono presiedute dal Presidente Nazionale o in sua assenza dal Vice Presidente; in loro mancanza apre l'Assemblea il componente più anziano della Direzione che propone l'elezione del Presidente della seduta.
  7. L'Assemblea Nazionale, in seduta ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo e la correlata relazione delle attività svolte.

Art. 7 - La Direzione Nazionale

  1. La Direzione Nazionale è composta da sette membri eletti dall'Assemblea Nazionale.
  2. La Direzione Nazionale elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente nella seduta di insediamento.
  3. La Direzione Nazionale coopta un referente nominato dalla Direzione Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, con parere consultivo ma non vincolante.
  4. La Direzione Nazionale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
  5. La Direzione Nazionale:
    1. determina gli indirizzi generali cui le strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV debbono attenersi, ed attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale;
    2. vigila sul regolare funzionamento delle strutture Provinciali, adottando gli eventuali provvedimenti necessari per rimuovere situazioni irregolari;
    3. predispone il conto consuntivo e la correlata relazione delle attività svolte da proporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
    4. predispone ed approva, entro il 30 novembre di ciascun anno solare, il programma di attività corredato dal piano finanziario;
    5. stipula con le amministrazioni pubbliche centrali, enti nazionali ed interregionali, le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
    6. redige il regolamento generale, contabile ed amministrativo cui tutte le strutture periferiche devono attenersi;
    7. autorizza la costituzione delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.- ODV;
    8. prende atto dell'eventuale scioglimento delle sezioni provinciali U.N.I.Vo.C.- ODV.

Art. 8 - Il Presidente Nazionale

  1. Il Presidente Nazionale:
    1. è legale rappresentante dell'associazione a livello nazionale, e come tale sottoscrive gli atti;
    2. convoca la Direzione Nazionale;
    3. convoca, su proposta della Direzione Nazionale, l'Assemblea Nazionale;
    4. adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
  2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

Art. 9 - Collegio Nazionale dei Probiviri

  1. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri effettivi più due supplenti, cui è demandata la decisione dei ricorsi avverso i provvedimenti di ammissione ed esclusione dei soci, nonché ogni divergenza fra soci o fra strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV.
  2. Il collegio nazionale dei probiviri esamina, in un unico grado, i ricorsi avverso il comportamento dei soci e dirigenti, ed ogni altra materia di carattere disciplinare;
  3. Le decisioni del Collegio Nazionale dei Probiviri sono definitive ed inappellabili.

 

CAPO III

STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 10 - Strutture sezionali

  1. L'U.N.I.Vo.C.- ODV è strutturata in sezioni di base operanti in ambito provinciale; esse sono entità giuridiche autonome sotto il profilo gestionale, patrimoniale e di bilancio.
  2. Le sezioni di base possono istituire rappresentanze nelle singole realtà provinciali.
  3. Le assemblee sezionali, nella seduta di costituzione, adottano come proprio il presente statuto.

Art. 11 - Assemblea Provinciale

  1. L'Assemblea Provinciale ordinaria:
    1. Elegge i cinque membri della Direzione Provinciale
    2. approva il conto consuntivo corredato dalla relazione sulle attività svolte;
    3. discute i problemi ad essa sottoposti dalla Direzione Provinciale adottando i conseguenti provvedimenti;
    4. Stabilisce l'entità della quota associativa annuale, su proposta della Direzione  Provinciale;
    5. determina le linee programmatiche dell'attività nell'ambito provinciale.
  2. L'Assemblea Provinciale straordinaria:
    1. conferma l’adesione allo statuto sociale qualora siano intervenute modifiche ad opera dell’Assemblea Nazionale;
    2. adotta le determinazioni in ordine alla trasformazione, scissione e fusione della sezione;
    3. adotta le determinazioni in ordine allo scioglimento, cessazione ed estinzione della sezione, nonché, sulla devoluzione dei beni di cui al successivo art. 28;
    4. nomina il liquidatore.
  3. L'Assemblea Provinciale, ordinaria e straordinaria, è costituita da:
    1. i soci fondatori;
    2. I componenti della Direzione Provinciale;
    3. tutti i soci della sezione Provinciale.
  4. L'Assemblea Provinciale, in seduta ordinaria, è convocata dal Presidente Provinciale o, in sua assenza dal Vice Presidente, o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto.
  5. L'Assemblea Provinciale Straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente Provinciale, o, in sua assenza dal Vice Presidente, o su richiesta dei 2/3 degli aventi diritto.
  6. Le Assemblee provinciali sono presiedute dal Presidente o in caso di assenza dal Vice Presidente della Sezione; in loro mancanza apre la seduta il componente più anziano della Direzione che propone all'Assemblea l'elezione del Presidente della seduta.
  7. L'Assemblea Provinciale ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del conto consuntivo e della correlata relazione sulle attività svolte.

 Art. 12 - Direzioni Provinciali

  1. La Direzione Provinciale è composta da cinque membri eletti dall'Assemblea Provinciale.
  2. La Direzione Provinciale elegge, nel suo seno, il Presidente e il Vice Presidente nella seduta di insediamento.
  3. La Direzione Provinciale coopta un referente nominato dal consiglio di amministrazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS, territorialmente competente, con parere consultivo ma non vincolante.
  4. La Direzione Provinciale, nell'espletamento dei propri compiti, ove lo ritenga opportuno, si avvale di esperti che può cooptare al proprio interno. Gli esperti non hanno diritto di voto.
  5. La Direzione Provinciale:
    1. predispone e propone all'approvazione dell'Assemblea Provinciale il conto consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
    2. predispone ed approva entro il 30 novembre di ciascun anno solare il programma di attività corredato dal piano finanziario;
    3. propone la convocazione dell'Assemblea Provinciale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 dei soci aventi diritto;
    4. adotta ogni provvedimento diretto al funzionamento della struttura;
    5. stipula con Comuni, Province ed altri enti locali le convenzioni di cui all'art. 56 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 - Il Presidente Provinciale

  1. Il Presidente Provinciale:
    1. è legale rappresentante dell'associazione a livello provinciale, e come tale sottoscrive gli atti;
    2. convoca la Direzione Provinciale;
    3. convoca l'Assemblea Provinciale, su proposta della Direzione Provinciale;
    4. adotta i provvedimenti nelle materie delegate dalla Direzione Provinciale, nonché le delibere d'urgenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta della Direzione medesima.
  2. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce nelle sue funzioni.

 

CAPO IV

DEI SOCI

 Art. 14 - Iscrizioni soci

  1. Sono ammesse tutte le persone che ne facciano domanda di adesione impegnandosi a condividere obiettivi e finalità destinando parte del proprio tempo libero, mediante servizio personale spontaneo e gratuito, all'attività di volontariato di cui all'art. 2 del presente statuto.
  2. L'ammissione è decisa dalle Direzioni Provinciali competenti. Qualora la Direzione Provinciale non accolga l’istanza di ammissione deve dare adeguata motivazione scritta del diniego all’interessato.
  3. In caso di mancata ammissione, l’interessato può proporre ricorso al collegio nazionale dei probiviri, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.

Art. 15 - Amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV

  1. Gli amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV offrono contributi economici all'U.N.I.Vo.C.- ODV e possono partecipare all'Assemblea di appartenenza senza diritto al voto.

Art. 16 - Diritti e doveri dei soci

  1. I soci:
    1. hanno il diritto di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali, nei modi e nelle forme statutarie e regolamentari;
    2. vengono rimborsati delle spese sostenute e documentate per l'attività prestata;
    3. hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
    4. Hanno il dovere di versare la quota associativa di cui all'Art. 11 del presente Statuto.
    5. Hanno il diritto di esaminare i libri sociali.

Art. 17 - Riunioni dei soci

  1. La Direzione Nazionale può indire riunioni nazionali, interregionali o regionali di tutti i soci per consultazioni e deliberazioni su materie determinate. Analoghe riunioni possono essere indette, di concerto fra loro, dalle Direzioni provinciali interessate.

Art. 18 - Responsabilità ed assicurazione

  1. Le strutture che si avvalgono di volontari devono obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, assicurare gli stessi da infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché, per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 19- Perdita della qualità di socio/Esclusioni

  1. La qualità di socio si perde per dimissione e/o morte.
  2. Inoltre, perdono la qualità di soci U.N.I.Vo.C.- ODV, i soci che contravvengono ai doveri stabiliti dallo statuto e dal regolamento generale e che rifiutino di svolgere, senza giustificati motivi, l'attività loro richiesta, o che la prestino in modo inadeguato. Sono anche esclusi i soci che ricevano compensi e che non rinnovano la quota annuale associativa.
  3. L'esclusione è deliberata dalle rispettive Direzioni provinciali.
  4. Avverso il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio nazionale dei probiviri, nelle forme e nei tempi previsti dalle norme statutarie e regolamentari.

 

CAPO V

BILANCIO E SCRITTURE CONTABILI

Art. 20 - Bilancio

  1. Il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri ed il programma di attività corredato dal piano finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, sono redatti in conformità alle disposizioni vigenti in materia e dalle direttive stabilite dalla Direzione Nazionale.
  2. Il bilancio, con ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, inferiori a € 220.000,00, secondo quanto sancito dall’art. 13 del D.lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere redatto anche nella forma di rendiconto finanziario per cassa.
  3. I documenti del bilancio sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
  4. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
  5. Il piano finanziario contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
  6. I bilanci sono predisposti dalle rispettive direzioni. Il consuntivo è approvato, entro il 30 aprile dell'anno successivo, dalle assemblee competenti, e trasmesso entro il 30 giugno al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore). Il Preventivo è approvato, entro il 30 novembre dalle direzioni competenti.
  7. L’associazione è obbligata alla nomina dell’organo di controllo, anche in funzione monocratica, qualora, per due esercizi consecutivi, vengano superati 2 tra i seguenti limiti:
    1. totale dell’attivo dello stato patrimoniale € 110.000,00;
    2. ricavi, entrate, proventi comunque denominate € 220.000,00;
    3. dipendenti occupati in media durante l’esercizio superiori alle cinque unità.

 Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili

  1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
  2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 Art. 22 - Risorse economiche

  1. L'U.N.I.Vo.C. - ODV trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento ed allo svolgimento delle proprie attività da:
    1. contributi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS ai suoi vari livelli;
    2. contributi di soci e di amici dell'U.N.I.Vo.C.- ODV;
    3. contributi di privati;
    4. contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
    5. contributi di organismi internazionali;
    6. rimborsi derivanti da convenzioni;
    7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
    8. entrate derivanti da attività di cui all'art. 6 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni;
    9. rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'U.N.I.Vo.C.- ODV a qualsiasi titolo;
    10. donazioni e lasciti testamentari;
    11. da qualsiasi altra forma prevista dalla normativa vigente.

Art. 23 - Proventi derivanti da attività marginali

  1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione e in armonia con le finalità statutarie dell'associazione e con i principi del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

CAPO VI

VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI

Art. 24 - Validità delle sedute

  1. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge o da altre disposizioni speciali del presente statuto, le deliberazioni sono approvate quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti.
  2. Nelle votazioni e deliberazioni a scrutinio segreto risultano eletti i candidati o approvate le delibere che abbiano riportato il maggior numero di voti espressi. In caso di parità di voti viene eletta la persona con maggiore anzianità di iscrizione all'Organizzazione, in caso di ulteriore parità è eletta la persona più anziana di età.
  3. Le elezioni alle cariche sociali e le deliberazioni riguardanti le persone, si svolgono a scrutinio segreto. Salvo i casi previsti dal presente comma, le deliberazioni sono adottate a voto palese.
  4. Le sedute della Direzione Nazionale e delle Direzioni provinciali sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
  5. Le sedute dell'Assemblea Nazionale e delle Assemblee provinciali, in riunione ordinaria, sono valide:
    1. in prima convocazione, quando è presente la maggioranza degli aventi diritto;
    2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
    3. Fra la prima e la seconda convocazione non può intercorrere un intervallo di tempo inferiore ai sessanta minuti.
  6. Le sedute delle assemblee nazionale e provinciali, in riunione straordinaria:
    1. per la validità delle delibere volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
    2. per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio è necessaria la presenza ed il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto.

Art. 25 - Durata in carica degli organi

  1. La Direzione Nazionale dura in carica cinque anni. La scadenza della Direzione Nazionale comporta la scadenza di tutti gli organi, che vanno rinnovati svolgendo prima le Assemblee provinciali e, successivamente, l'Assemblea Nazionale.

 

CAPO VII

COLLABORAZIONI

Art. 26 - Personale dipendente

  1. Di norma le strutture dell'U.N.I.Vo.C.- ODV operano mediante l'attività gratuita dei soci e dei titolari delle cariche elettive.
  2. È consentita l'assunzione di personale o l'instaurazione di rapporti di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a prestazioni indispensabili per il regolare funzionamento amministrativo, ovvero a qualificare e specializzare l'attività istituzionale.
  3. I contratti per prestazioni occasionali e/o collaborazioni vengono stipulati nel pieno rispetto della disciplina in materia e delle norme del codice civile.

 

CAPO VIII

RICORSI GERARCHICI E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 27 - Ricorsi gerarchici

  1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:
    1. avverso gli atti della Sezione Provinciale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale, che decide in unico grado;
    2. gli atti della Direzione Nazionale sono insindacabili.
  2. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.
  3. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

  1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea Nazionale, in riunione straordinaria con la presenza ed il voto favorevole dei ¾ degli aventi diritto.
  2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione nazionale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti, con delibera dell'Assemblea Nazionale in riunione straordinaria, all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti APS Presidenza Nazionale, Ente di terzo settore, di cui l'U.N.I.Vo.C.- ODV è emanazione.
  3. Lo scioglimento dell'U.N.I.Vo.C.- ODV a livello provinciale viene deliberato dall'Assemblea Provinciale, in riunione straordinaria con la presenza ed il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto.
  4. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'organizzazione a livello provinciale, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sono devoluti, con delibera dell'Assemblea Provinciale in riunione straordinaria, ad altre sezioni U.N.I.Vo.C.- ODV o UICI-APS presenti sul territorio regionale, o all'U.N.I.Vo.C.- ODV Nazionale o ad altri enti del Terzo Settore.
  5. La Direzione Nazionale diffida le sezioni provinciali che non rispettano gli adempimenti statutari e legislativi.
  6. In caso di reiterata inottemperanza, la Direzione Nazionale incarica il Referente competente per territorio al ripristino della legalità e dell'operatività della sezione Provinciale inadempiente.

 

CAPO IX

NORME FINALI

Art. 29 - Norma di rinvio

  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti interni, si applica quanto previsto dalle normative vigenti in materia e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.